Cimitero di Varallo, Varallo, 06.05.1944

(Vercelli - Piemonte)

Descrizione

Località Cimitero di Varallo, Varallo, Vercelli, Piemonte

Data 6 maggio 1944

Matrice strage Fascista

Numero vittime 2

Numero vittime uomini 2

Numero vittime uomini adulti 2

Descrizione: In seguito ad una delazione del sacrestano, sono arrestati dai militi della legionee “Tagliamento” nella casa parrocchiale di Locarno, frazione di Varallo, Giovanni Battista Strepponi e Silvio Varalli; quest’ultimo, ferito in uno scontro a fuoco avvenuto all’alpe Grosso di Gavala, era stato accompagnato dallo Strepponi presso l’abitazione di don Giuseppe Delsignore ed era infermo. Trasportati a Varallo, sono fucilati presso il muro del cimitero: non reggendosi in piedi il Varalli viene fucilato da seduto. Qualche tempo dopo i partigiani vendicheranno la delazione uccidendo il responsabile. L’episodio risulta fra i capi di imputazione del processo a Merico Zuccari, comandante della legione “Tagliamento”.

Modalità di uccisione: fucilazione

Tipo di massacro: rastrellamento
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Estremi e note penali: Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia.
Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici.
Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi.
I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952).
Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo.
Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato.
Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.

Scheda compilata da Enrico Pagano
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Ultimo aggiornamento dei dati: 2016-03-30 21:10:40

Vittime

Elenco vittime

Strepponi Giovanni Battista, di Cesare, nato a Ossago Lodigiano (Lo) il 21.07.1906, residente a Lodi; 84^ brigata Garibaldi “Strisciante Musati”,
Varalli Silvio, nato a Varallo il 22.06.1914, ivi residente, frazione Roccapietra, 84^ brigata Garibaldi “Strisciante Musati”,

Elenco vittime partigiani 2

Strepponi Giovanni Battista
Varalli Silvio

Responsabili o presunti responsabili

Elenco reparti responsabili


1. legione d’assalto M “Tagliamento”

Tipo di reparto: Guardia Nazionale Repubblicana

Elenco persone responsabili o presunte responsabili


  • Merico Zuccari

    Nome Merico

    Cognome Zuccari

    Ruolo nella strage Autore

    Stato imputato in procedimento

    Note responsabile Merico Zuccari era nato a Saavedra, in Argentina, il 4 novembre 1906, da genitori originari di Montefano (Mc), che erano rimpatriati l’anno seguente. Si era iscritto al fascio nel 1922; squadrista, aveva partecipato alla marcia su Roma, poi aveva prestato servizio in fanteria, raggiungendo il grado di capitano. Nel 1936 aveva preso parte alle azioni militari in Africa orientale, dove era stato decorato di croce di guerra; durante la seconda guerra mondiale aveva combattuto sul fronte greco-albanese, dove, il 4 dicembre 1940, era rimasto ferito, con menomazione del braccio destro. Nel novembre del 1942 era stato inquadrato, con il grado di centurione, nella 6a legione universitaria della Milizia; nel maggio 1943 era stato trasferito, con il grado di seniore, al 41o battaglione, che, alla fine del mese di giugno, era confluito nel Gruppo battaglioni “Tagliamento” della divisione legionaria corazzata “Centauro”. All’inizio di settembre era stato trasferito al 63o battaglione, incorporato nella stessa divisione. Dopo l’armistizio, prima ancora che fosse costituita la Repubblica sociale italiana, il 63o battaglione era entrato a far parte della II divisione paracadutisti tedesca e i suoi componenti avevano pronunciato il giuramento militare tedesco. Dapprima impiegato sulle montagne appenniniche in operazioni di rastrellamento degli ex prigionieri angloamericani fuggiti dai campi di concentramento, alla fine di novembre era stato inviato in provincia di Brescia e nel mese di dicembre in provincia di Vercelli. Nel frattempo Zuccari era stato promosso al grado di 1o seniore. Il reparto si era arreso il 3 maggio 1945, in provincia di Trento: il suo comandante era fuggito e in seguito era riparato in Argentina, da dove rimpatriò in seguito all’amnistia del luglio 1959 e morì a Montefano il 5 dicembre dello stesso anno.

    Note procedimento Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia. Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici. Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi. I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952). Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo. Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato. Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.

  • Nello Rastelli

    Nome Nello

    Cognome Rastelli

    Ruolo nella strage Autore

    Stato imputato in procedimento

    Note responsabile Nello Rastelli, nato il 30-10-1914 a Roma ed ivi residente, già centurione, comandante di comp. della Gnr \"Tagliamento\"

    Note procedimento Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia. Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici. Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi. I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952). Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo. Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato. Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.

Memorie

Memorie legate a questa strage

  • commemorazione a

    Tipo di memoria: commemorazione

    Descrizione: La strage viene commemorata in occasione del cerimoniale del 25 aprile, con la sosta al muro dei fucilati presso il cimitero di Varallo

  • onorificenza alla persona a

    Tipo di memoria: onorificenza alla persona

    Descrizione: Medaglia d\'argento al valor militare alla memoria a Varalli

  • lapide a Varallo, cimitero

    Tipo di memoria: lapide

    Ubicazione: Varallo, cimitero

    Descrizione: Lapide presso il muro del cimitero di Varallo

Bibliografia


Piero Ambrosio, a cura di, Quando bastava un bicchiere d'acqua, requisitoria al processo alla Legione Tagliamento, 1974, di prossima pubblicazione in edizione digitale su www.storia900bivc.it
Enzo Barbano, Il paese in rosso e nero. Diario 1943-1945, Comune di Varallo, 1985, p. 157
Piero Ambrosio, "In nome del popolo italiano". La sentenza contro Zuccari e altri ufficiali della legione "Tagliamento", in l’impegno, a. V, n. 2, giugno 1985

Sitografia


Fonti archivistiche

Fonti

Isrsc Bi-Vc, fondo Moscatelli, b. Documenti vari
Isrsc Bi-Vc, Legione Tagliamento, b. 106 fasc. 1,3,4,5; b. 107 fasc. 2