Descrizione
Località Piazza Roma, Crevacuore, Biella, Piemonte
Data 22 dicembre 1943
Matrice strage Fascista
Numero vittime 1
Numero vittime uomini 1
Numero vittime uomini adulti 1
Descrizione: Dopo le fucilazioni del 22 dicembre il battaglione “Tagliamento” si trasferisce a Crevacuore, paese di residenza di Pietro Ciceri, commissario politico del fascio repubblicano locale dove giunge verso le ore 15, al comando di Merico Zuccari. Anche a Crevacuore fu occupato il municipio, mentre il Ciceri ed alcuni militi si presentarono all'abitazione del Fava Frera, devastarono il magazzino di antiquariato che il commerciante teneva presso l'abitazione e prelevarono valori e libretti di banca. Dopa averlo trascinato per le vie del paese spinto avanti a scudisciate e calci, fu portato nel cortile del Municipio, dove lo Zuccari si presentò all'ingresso del Municipio che dava sul cortile, e lanciò l'ordine ai suoi uomini di fucilare il Fava, ordine che i militi immediatamente posero in esecuzione. La fucilazione fu giustificata con le accuse, infondate, che il Fava Frera fosse comunista ed ebreo.
Modalità di uccisione: fucilazione
Violenze connesse: furto e-o saccheggio
Tipo di massacro: rastrellamento
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Estremi e note penali: Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia.
Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici.
Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi.
I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952).
Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo.
Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato.
Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.
Per questo episodio è imputato il solo Zuccari.
Annotazioni: L’episodio è la continuazione della strage di Borgosesia (id 3901) ed è in relazione con la strage di Cossato (id 3902).
In relazione all’episodio, oltre che per l’episodio di Borgosesia, è stato processato in Cas Vc Pietro Ciceri, commissario politico del fascio repubblicano di Crevacuore e condannato ad anni 30 di reclusione (sentenza dell’8 novembre 1946)
Note sulla memoria (per maggiori informazioni vedi la sezione apposita): La memoria sull’episodio è univoca, come in genere quella riguardante gli episodi che videro coinvolto il 63° btg M “tagliamento”, divenuto il 28 aprile 1944, su disposizione del Comando generale della Gnr “1a legione d’assalto Tagliamento”.
Scheda compilata da Bruno Maida, Enrico Pagano e Maurizio Regis
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Ultimo aggiornamento dei dati: 2016-03-30 20:23:58
Vittime
Elenco vittime
Remo Fava Frera, fu Giovanni, nato a Crevacuore, ivi residente per sfollamento da Torino,classe 1904; aveva un negozio e laboratorio a Torino in via Sacchi 50 e in via Gioberti, angolo via Valeggio per la costruzione e vendita di mobili d’arte, antichità, quadri, cornici, cristalli e lampadari ma si era trasferito a Crevacuore dopo i bombardamenti del 20 novembre e 8 dicembre 1942. A Crevacuore aveva riaperto l’attività in piazza Roma.
Elenco vittime civili 1
Remo Fava Frera
Responsabili o presunti responsabili
Elenco reparti responsabili
Elenco persone responsabili o presunte responsabili
Merico Zuccari
Nome Merico
Cognome Zuccari
Ruolo nella strage Autore
Stato imputato in procedimento
Note responsabile Merico Zuccari era nato a Saavedra, in Argentina, il 4 novembre 1906, da genitori originari di Montefano (Mc), che erano rimpatriati l’anno seguente. Si era iscritto al fascio nel 1922; squadrista, aveva partecipato alla marcia su Roma, poi aveva prestato servizio in fanteria, raggiungendo il grado di capitano. Nel 1936 aveva preso parte alle azioni militari in Africa orientale, dove era stato decorato di croce di guerra; durante la seconda guerra mondiale aveva combattuto sul fronte greco-albanese, dove, il 4 dicembre 1940, era rimasto ferito, con menomazione del braccio destro. Nel novembre del 1942 era stato inquadrato, con il grado di centurione, nella 6a legione universitaria della Milizia; nel maggio 1943 era stato trasferito, con il grado di seniore, al 41o battaglione, che, alla fine del mese di giugno, era confluito nel Gruppo battaglioni “Tagliamento” della divisione legionaria corazzata “Centauro”. All’inizio di settembre era stato trasferito al 63o battaglione, incorporato nella stessa divisione. Dopo l’armistizio, prima ancora che fosse costituita la Repubblica sociale italiana, il 63o battaglione era entrato a far parte della II divisione paracadutisti tedesca e i suoi componenti avevano pronunciato il giuramento militare tedesco. Dapprima impiegato sulle montagne appenniniche in operazioni di rastrellamento degli ex prigionieri angloamericani fuggiti dai campi di concentramento, alla fine di novembre era stato inviato in provincia di Brescia e nel mese di dicembre in provincia di Vercelli. Nel frattempo Zuccari era stato promosso al grado di 1o seniore. Il reparto si era arreso il 3 maggio 1945, in provincia di Trento: il suo comandante era fuggito e in seguito era riparato in Argentina, da dove rimpatriò in seguito all’amnistia del luglio 1959 e morì a Montefano il 5 dicembre dello stesso anno.
Note procedimento Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia. rnIl Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici.rnIl giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi. rnI reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952).rnIl 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo. rnIl Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato. rnCon successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna.rnPer questo episodio è imputato il solo Zuccari.
Pietro Ciceri
Nome Pietro
Cognome Ciceri
Note procedimento Il primo procedimento a carico di vari esponenti della “Tagliamento” era stato aperto nella provincia di Pesaro e Urbino, liberata nell’inverno del 1944; dopo la fine della guerra era stata iniziata un’azione penale contro Zuccari e altri sessantacinque al Tribunale militare territoriale di Bologna; altri procedimenti erano stati aperti nelle sezioni speciali delle corti di assise di Vercelli, Bergamo, Vicenza e Brescia. Nel 1946 tutti i procedimenti (ad eccezione di quello relativo ai fatti commessi in provincia di Pesaro e Urbino, per i quali procedeva a istruttoria formale il giudice istrut tore del Tribunale militare di Bologna) erano stati unificati dinanzi al pubblico ministero della Sezione speciale della Corte di assise di Brescia, poiché gli ultimi atti di cui erano accusati Zuccari e i suoi erano stati compiuti nel territorio di questa provincia. Il Tribunale di Brescia, essendo emerse nel corso dell’istruttoria “questioni di carattere militare influenti nel giudizio”, l’8 novembre 1947 aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale militare territoriale di Milano. Il 9 dicembre il giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna aveva fatto altrettanto, dichiarando la propria incompetenza per territorio. Il procedimento nei confronti di Zuccari e degli altri imputati era pertanto stato radicato in questo Tribunale. Il collegio giudicante era composto dal generale di brigata Gino Ferrari, presidente, dal dottor Beniamino Olivi, giudice relatore, dal colonnello Savino Nuzzi, dai tenenti colonnello Vincenzo Cannata e G. Battista Bruna, giudici. Il giudice istruttore aveva proseguito e completato la complessa istruttoria, pronunciando numerose sentenze di proscioglimento per amnistia e rinviando a giudizio, mediante stralcio degli atti, alcuni imputati, giudicati nel 1949. Con sentenza del 30 maggio 1952 aveva dichiarato quindi chiusa la formale istruttoria e rinviato a giudizio diciassette imputati, revocando inoltre il beneficio della libertà provvisoria nei confronti di alcuni di essi. I reati ascritti a Ravaglia, Muzzi, Boidi, Cavallazzi, Leo furono dichiarati estinti per intervenuta amnistia e fu ordinata la revoca dei mandati di cattura emessi nei loro confronti (28 agosto 1952). Il 26 aprile 1954 il Tribunale supremo militare sentenziò sui ricorsi prodotti: dichiarò inammissibili quelli di Ragonese, Silvestri e Cavallazzi; accolse quelli di Alimonda, Sardo e Menegozzo, dichiarando il reato estinto per amnistia; rigettò quelli di Zuccari, Rastelli, De Mattei, Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini; ridusse la pena a Zuccari, Rastelli e Cavallazzi (dieci anni di reclusione), a Cavaterra, De Filippis, Boidi e Agostini (due anni) e condonò totalmente la pena inflitta a De Mattei; ordinò inoltre la scarcerazione di Alimonda e Menegozzo, se non detenuti per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura nei confronti di De Mattei e Sardo. Il Tribunale dichiarò inoltre di non doversi procedere a carico di Ragonese per il reato di aiuto al nemico per intervenuta amnistia e che, per quanto riguardava gli altri reati, doveva essere assolto rispettivamente per non aver commesso i fatti, per averli compiuti in adempimento di un dovere, perché non costituenti reato. Con successive ordinanze, nel 1959 e nel 1962, il Tribunale militare di Milano dichiarò estinti per amnistia i reati di aiuto al nemico nei confronti di De Filippis, Agostini e Boidi, Zuccari e Cavallazzi, revocando gli ordini di carcerazione e disponendo per tutti la cessazione dell’esecuzione della condanna. Per questo episodio è imputato il solo Zuccari.
Memorie
Memorie legate a questa strage
cippo a Crevacuore, torrente Sessera
Tipo di memoria: cippo
Ubicazione: Crevacuore, torrente Sessera
Descrizione: Cippo presso il ponte sul torrente Sessera