Corte di Assise - Sezione Speciale - Bologna, sentenza 24 del 1946-02-09
Click here to learn more
Sezione 1 - Organo giudicante
Autorità giudiziaria: Corte di Assise - Sezione Speciale - Bologna
Presidente: Filippo Leonetti
Giudici popolari: Gianni Polato, Ettore Galante, Roberto Roveda, Giuseppe Mattei
N. fascicolo: Reg gen 245/45
Sentenza: 24
Data: 1946-02-09
Composizione del collegio
Presidente: Filippo Leonetti
Giudici popolari: Gianni Polato, Ettore Galante, Roberto Roveda, Giuseppe Mattei
Procura
N. fascicolo: Reg gen 245/45
Sentenza: 24
Data: 1946-02-09
Sezione 2 - Fatti contestati
- Tipologia: Imputazione di ruolo
Luogo: Bologna; Parma
Descrizione: Imputato di collaborazionismo per 1) aver fatto parte dell’ufficio inchiesta e affari giudiziari del Comando regionale 202 di Bologna, istruendo numerose pratiche giudiziarie penali a carico di disertori e renitenti; 2) Partecipato a Parma nel maggio 1944 come giudice relatore ad un tribunale militare straordinario che giudicò 11 alpini dei quali 5 vennero condannati a morte e fucilati il 9 maggio successivo; ed in Bologna nel settembre come pubblico accusatore ad un altro tribunale straordinario che giudicò alcuni patrioti facenti parte del CLN chiedendo per 8 di essi la condanna alla pena capitale, richiesta che fu dal tribunale accolta ed in conseguenza della quale gli 8 furono fucilati 3) Per avere in Bologna nel gennaio 1944 fatto parte quale relatore di un tribunale Straordinario che condannò a morte 8 antifascisti per rappresaglia alla uccisione del federale Eugenio Facchini e tra i quali il Prof. Francesco D’Agostino, Ezio Cesarini, Alessandro Bianconcini, e fratelli Bartolini, il geometra Budini, che vennero fucilati il 26 stesso mese. L’imputato era dottore in giurisprudenza e in filosofia. Durante la guerra del 15-18 prese parte di combattimenti sul monte Zebio come ufficiale di complemento e rimase ferito e convalescente per oltre 6 mesi. Durante la II Guerra Mondiale consegue il grado di maggiore e come tale presta servizio all’Ufficio Censura Posta Estera II, a Bologna e poi a Cento come sfollato. Dopo l’8 settembre viene messo in licenza illimitata e richiamato con bando a novembre dove viene impiegato fino al 20 aprile 1945 prima all’Ufficio Personale e poi all’Ufficio Inchieste e Affari Giudiziari. Non risultano iscrizioni partitiche. La denuncia arriva da tal Luciano Lippi Bruni, dattilografo dell’ufficio, che però in dibattimento orale cambia versione dicendo che ciò che è stato scritto in sede istruttoria è stato estorto in maniera disonesta. Dice quindi che all’ufficio arrivavano denunce di disertori e renitenti, ma solo in copia e che l’imputato si limitava a informare il Comandante e compilava le relative statistiche. In effetti, per la corte, quello era un ufficio amministrativo; quindi, non poteva in realtà svolgere funzione istruttoria dei processi. Rimangono comunque le accuse relative alla presenza dell’imputato come giudice relatore in due tribunali straordinari di guerra e come pubblico accusatore in un altro tribunale straordinario di guerra. Uno di questi tribunali fu quello di Bologna del 27 gennaio 1944 a seguito dell’uccisione del federale Eugenio Facchini dove furono condannate a morte 8 persone e una a 30 anni. L’imputato nega di aver fatto parte di quel tribunale. Ma ci sono due testimoni e una copia dell’estratto della sentenza fornita dalla questura di Modena. Il secondo fu quello di Parma il 9 maggio 1944, per ordine del comandante regionale 202 comando militare, per giudicare dieci militari alpini del battaglione Cadore, imputati di diserzione per combattere contro lo Stato. Cinque di questi, che avevano asportato armi, furono condannati alla pena capitale, poi eseguita, e gli altri a 25 anni di carcere ciascuno. Il Magione afferma che egli fece osservare al comandante regionale il gen. Magaldi che la convocazione del tribunale straordinario era in quel caso illegale non ricorrendo le condizioni richieste dall’art. 283 del cpmg e che sarebbe dovuto essere competente invece il tribunale militare ordinario. Il terzo tribunale fu nuovamente a Bologna, il 19 settembre 1944, dove il Mangione fu pubblico accusatore. Si trattava di giudicare un gruppo di 4 antifascisti, facenti parte del Partito d’Azione. La convocazione fu fatta dal comandante regionale gen. Magaldi, che si autonominò presidente, per ordine del Commissario Straordinario governativo per l’Emilia e Romagna gen. Rocchi. Anche questa volta il Mangione sostenne la irregolare convocazione di un tribunale straordinario e la competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato; ma il Rocchi, pur sembrando convinto, mantenne l’ordine di convocazione. Mangione fu comandato come PM perché Giacomo Picchi, che era stato designato precedentemente, il giorno prima si diede malato. Sembra che Mangione abbia cercato di mitigare le pene, limitando la richiesta della pena capitale a dieci imputati, quando i predestinati sarebbero dovuti essere 16 (su 24). Il processo fu molto breve perché al PM e ai difensori fu concesso di parlare solo per 5 minuti e si concluse con la condanna a morte di 8 di questi che venne eseguita dopo pochi giorni, avendo ottenuto esito negativo la domanda di grazia che tutti (meno Masia) avevano presentato. Al dibattimento molti testimoni sono sfilati deponendo in favore di Mangione dicendo che si era interessato alle sorti degli arrestati riuscendo da solo o in concerto con altri a farli rimettere in libertà o mitigarne la sorte. È poi risultato da altre testimonianze che Mangione offriva informazioni ai membri del CLN. Dato che comunque fu comandato da superiori a far parte di questi processi e quindi a incorrere del delitto, (art. 59 n. codice penale militare di pace) la pena capitale che doveva essergli data, diventa quella della reclusione per anni 24. La difesa chiede la non punibilità o ulteriori diminuenti per gli appoggi che diede al movimento di Liberazione ma la Corte li respinge perché le testimonianze in realtà sono molto vaghe e non provano nulla. Forse avrebbe potuto godere di altre attenuanti ma i giudici popolari respingono ulteriori richieste sostenendo che altre attenuanti avrebbero resa inadeguata la pena a fronte della gravità dei delitti compiuti. Antonio Mangione è condannato a 24 anni di reclusione. L’imputato ricorre in Cassazione. Con sentenza 20 marzo 1947 la Corte di Cassazione annulla la sentenza della CAS di Bologna e rinvia per nuovo giudizio alla Sezione Speciale di Venezia.
Sezione 3 - Parti lese
Numero: 27
Elenco: Prof. Francesco D’Agostino, Ezio Cesarini, Alessandro Bianconcini, e fratelli Bartolini, il geometra Budini
Uomini: 27
Partigiani: 16
Militari: 11