Corte di Assise - Sezione Speciale - Bologna, sentenza 84 del 1946-05-22
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Sezione 1 - Organo giudicante
Autorità giudiziaria: Corte di Assise - Sezione Speciale - Bologna
Presidente: Gaetano Nardella
Giudici popolari: Giuseppe Mattei, Ettore Galanti, Alfredo Trombetti, Amedeo Alessandretti.
N. fascicolo: Reg gen Illeggibile/1946
Sentenza: 84
Data: 1946-05-22
Composizione del collegio
Presidente: Gaetano Nardella
Giudici popolari: Giuseppe Mattei, Ettore Galanti, Alfredo Trombetti, Amedeo Alessandretti.
Procura
N. fascicolo: Reg gen Illeggibile/1946
Sentenza: 84
Data: 1946-05-22
Sezione 2 - Fatti contestati
- Tipologia: Persecuzione politica,Repressione antipartigiana
Luogo: Bologna
Descrizione: Imputato di collaborazionismo per aver appartenuto al Pfr e aver ricoperto dal 22-12-43 fino alla fine di gennaio 1944 a Bologna la carica di Vicefederale collaborando poi con detta federazione senza avere una carica specifico fino al 9 aprile 1944; 2) per avere il 27-1-1944 a Bologna sparato alcuni colpi di rivoltella contro i presunti autori dell’omicidio del federale di Bologna Eugenio Facchini, ferendo alla spalla il partigiano Bruno Pasquali; per avere, nell’ottobre 1944, a Bologna, partecipato a un rastrellamento di partigiani che fu operato in una casa sita all’angolo via Mascarella e via Piana casa da cui fu asportato quanto vi era contenuto e che fu poi incendiata. 3) Infine di aver partecipato ad una riunione nella prefettura di Bologna insieme al segretario del Pfr Pavolini, al prefetto Fantozzi, al questore Tebaldi, al generale Magaldi, al reggente della federazione Torri e altri, ove fu compilata una lista di antifascisti che dovevano essere fucilati per rappresaglia all’uccisione del federale Facchini di Bologna. L’imputato respinge le accuse sostenendo di aver svolto unicamente azione moderatrice e aliena da violenza, in accordo con l’amico Facchini che aveva le sue stesse vedute; ma una volta morto la Facchini venne messo in disparte dalla federazione e gli venne affidato unicamente il compito di organizzare i funerali di Facchini stesso. Sul capo di imputazione relativo agli spari contro partigiani, l’imputato si difende dicendo che avendo sentito degli spari che verosimilmente erano stati effettuati contro Facchini, e avendo visto tre uomini in biciletta pensò che essi fossero gli autori dell’attentato e sparò dei colpi contro di loro ma l’arma si inceppò. Per ciò che riguarda il rastrellamento tra via Mascarella e via Piana il Boninsegni nega di avervi partecipato sostenendo che nell’ottobre 1944 egli si trovava a Rovereto, addetto al centro sperimentale Campini appartenente alle officine Caproni di Milano presso le quali si era impiegato dopo il suo allontanamento da Bologna, avvenuto circa due mesi prima. Relativamente all’ultimo punto, cioè la riunione in prefettura, l’imputato ammette di essersi recato alla riunione, e vi entrò perché il capitano Simula, che pure era presente, gli disse che nella lista delle persone da sottoporsi a giudizio era compreso anche il giornalisti Cesarini e lo invitò a interessarsi per salvarlo cosa che fece ed ebbe l’assicurazione di Pavolini che Cesarini sarebbe stato tolto dalla lista. La corte osserva che il ricoprire la carica di vicefederale non è compresa nella presunzione di collaborazione prevista dal DDL 22-4-45 n.142. Per ciò che riguarda invece il rastrellamento, la corte osserva che due partigiani, Beltrando Pancaldi e Gino Rovinetti, hanno affermato di avere riconosciuto l’imputato precisando che il riconoscimento avvenne a una cinquantina di metri di distanza. Queste deposizioni non costituiscono una prova tranquillante, secondo la Corte, perché non può escludersi un errore da parte dei due partigiani, e secondo perché le deposizioni dei testi Torri e Tomasoni confermano che il Boninsegni fosse a Rovereto. Relativamente al punto 4, non è emerso alcun elemento atto a dimostrare che il Boninsegni avesse presto parte nella compilazione della nota delle persone da sottoporre a giudizio per rappresaglia in seguito alla uccisione di Facchini. Cesarini Mario, fratello del giornalista fucilato, non solo ha confermato che il Boninsegni intervenne presso Pavolini per far cancellare il nome del fratello dalla lista ma ha pure aggiunto che il Boninsegni, dopo la condanna del fratello, si interessò per fargli ottenere la grazia, senza peraltro riuscirvi. Resta quindi da stabilire se il Boninsegni ha ferito il partigiano Bruno Pasquali; questo secondo la Corte è confermato dal fatto che i testi Bacchilega e Rubbi, i due ciclisti insieme al Pasquali, confermano che l’unico a sparare lungo via Belmeloro fu il Boninsegni. È da stabilire, a giudizio della Corte, se il fatto integri il delitto di collaborazionismo. Al riguardo la Corte osserva che per la giuridica perfezione del delitto prefetto occorre il fine di aiutare il tedesco invasore nei suoi disegni politici oppure quello di favorire le sua operazioni militari o di nuocere alle operazioni delle forza armate dello stato italiano. Ora la causale stessa del ferimento è esclusiva dei tali finalità. Il Boninsegni, infatti, pensando che il federale Facchini potesse essere rimasto vittima di un attentato e pensando altresì che autori dell’attentato medesimo potessero essere stati i due ciclisti datisi alla fuga per via Belmeloro, sparò contro di essi. Non è dato, quindi, parlare di collaborazionismo perché, nel momento in cui il Boninsegni fece fuoco, egli, secondo ragione, era lontanissimo dal proposito di [???], in tal guida, aiuto ed assistenza al nemico invasore. Ne un diverso avviso può indurre il riflesso che la persona rimasta ferita era un partigiano. Tale qualità del Pasquali era infatti ignora al Boninsegni né questi doveva necessariamente pensare alla possibilità di colpire un partigiano perché l’attentato poteva anche essere stato commesso da persone non appartenenti al movimento di liberazione. E ciò è tanto vero che in un primo tempo, secondo risulta dalla deposizione del teste Alvisi, le indagini sembrarono avvalorare l’ipotesi che il Facchini fosse stato ucciso da studenti stranieri. La Corte ritiene quindi che Boninsegni più che del delitto di collaborazionismo debba rispondere di lesioni personali. Per fare questo però c’è bisogno di un documenti che attesti l’entità delle lesioni che però è impossibile da ottenere perché Pasquali è deceduto il 18 novembre 1944. Sono intervenuti quindi alcuni testimoni, il dott. Righetti, medico partigiano, dicendo che visitò Pasquali il giorno dopo, mentre il fratello Aldo Pasquali il giorno stesso, ed entrambi sostengono che Bruno Pasquali non fosse ferito gravemente. Walter Boninsegni è colpevole del delitto di lesioni personali previsto dagli art- 582pp. 585 Cp anziché dell’ascrittogli delitto di collaborazionismo e lo condanna alla pena della reclusione per anni 3 e mesi 6. Con sentenza 5 luglio 1946 la Corte di Assise Sezione Speciale ha cessato l’esecuzione della condanna per amnistia.
Sezione 3 - Parti lese
Numero: 1
Elenco: Bruno Pasquali
Uomini: 1
Partigiani: 1