Corte di Assise - Sezione Speciale - Bologna, sentenza 214 del 1946-11-16
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Sezione 1 - Organo giudicante
Autorità giudiziaria: Corte di Assise - Sezione Speciale - Bologna
Presidente: Luigi Chiarini
Consigliere: Francesco Murgia
Giudici popolari: Armando Pilati, Carmelo Gandolfi, Felice Rovinetti, Ferruccio Marchesi, Vincenzo Masi
N. fascicolo: Reg gen 11/946
Sentenza: 214
Data: 1946-11-16
Composizione del collegio
Presidente: Luigi Chiarini
Consigliere: Francesco Murgia
Giudici popolari: Armando Pilati, Carmelo Gandolfi, Felice Rovinetti, Ferruccio Marchesi, Vincenzo Masi
Procura
N. fascicolo: Reg gen 11/946
Sentenza: 214
Data: 1946-11-16
Sezione 2 - Fatti contestati
- Tipologia: Imputazione di ruolo,Omicidio,Persecuzione politica
Descrizione: Imputato di collaborazionismo per avere a Parma e Bologna aderito al Pfr e per avere quale generale del Regio Esercito aderito volontariamente all’Esercito del sedicente governo della Rsi: 2) per avere ricoperta la carica di comandante regionale militare dell’Emilia Romagna dal 4 dicembre 1943 al 22 giugno 1944 favorendo le operazioni militari e i disegni politici dei tedeschi con faziosità, contrastante con gli intenti del governo legittimo d’Italia, obbligando tutti i suoi dipendenti a prestare giuramento di fedeltà alla Rsi e segnalando alle autorità politiche e a quelle tedesche coloro che si rifiutavano di prestare tale giuramento 3) Per avere impartito ai giudici dei tribunali militari direttive d’estremo rigore, contrastanti con le norme di diritto positivo e con i più elementari principii di grazia, incitandoli a liberarsi dalle formalità e a non trincerarsi dietro principii giuridici, affermando che la giustizia doveva funzionare secondo le sue formali direttive; 4) Per avere il 26.1.1944 ordinata la convocazione di un illegale tribunale militare di guerra che condannò alla pena di morte dieci cittadini antifascisti, fra i quali il prof. D’Agostino Francesco, Alessandro Bianconcini, i fratelli Bartolini, Ezio Cesarini, la medaglia d’oro Missoni, il geometra Bodini, il Console Bonfiglio, e ciò per rappresaglia all’uccisione del federale Facchini, avvenuta lo stesso giorno, e per avere precedentemente partecipato alla riunione tenutasi alla Prefettura e presieduta dal Segretario del Pfr Pavolini, nella quale fu decisa la sorte dei suddetti; 5) Per avere nel marzo 1944 ordinata la convocazione di un illegale tribunale militare di guerra per giudicare il geniere Imer Meschiari (classe 1925) imputato di allontanamento arbitrario dal corpo, dando istruzione prima della celebrazione del processo, affinché l’imputato fosse condannato a morte per avere altresì disposto che il giudice relatore non avesse voto deliberativo; per aver collocato in congedo i giudici di detto tribunale Col. Raffaele Antenore, col. Nello Ghirardi, col Salvatore Barrile, perché contrariamente alle suddette direttive, invece della condanna a morte avevano disposto che gli atti del procedimento venissero rimessi al giudice istruttore militare per l’esecuzione di una perizia psichiatrica e per avere mettendo in non [???] l’ordinanza del tribunale dato ordine che venisse eseguito un sommario esame dell’imputato, senza seguire le norme di procedura, convocando quindi pel giorno successivo, un altro tribunale, composto di ufficiali ligi alle sue direttive, il quale condannò a morte il Meschiari, che venne fucilato lo stesso giorno, 6) Per avere il 12.6.1944 disposto che cinque giovani aventi obblighi militari e rastrellati il 1 giugno nella zona di Conselice da reparti della Gnr venissero fucilati per direttissima che non avvenne per ragioni indipendenti dalla sua volontà; per avere nel giugno 1944 disposto che venissero sottoposti a giudizio di un tribunale militare straordinario di guerra quindici responsabili del reato di cui all’art. 100 cpmg il Tenente Colonnello Tullio Tronchet (allora comandante provinciale militare di Reggio Emilia), nonché il maggiore Franceschini e un altro ufficiale solo perché non avevano immediatamente passato per le armi dei militari che si erano abusivamente allontanati dal loro reparto, collocando in congedo il colonnello Adorni che si era rifiutato di presiedere il tribunale stesso, e dichiarando che avrebbe fatto trasportare anche in barella, davanti al Tribunale il Tronchet, che, ricoverato in ospedale, era stato dichiarato intrasportabile dal Direttore di Sanità, assicurando che aveva necessità di dare un esempio; 8) Per avere nel settembre 1944 presieduto con estremo rigore e faziosità un tribunale militare di guerra, che giudicò con sommario ed affrettato giudizio e violando le norme procedurali, dei patrioti appartenenti al partito d’azione dei quali Masia, Bassanelli, Zanelli, Zoboli, Caselli, Quadri, Giurini, Gatto, furono condannati a morte, violando i diritti della difesa, sia durante gli interrogatori degli imputati, sia durante le difese, che furono limitate a soli cinque minuti. Magaldi ha deciso di difendersi in autonomia, senza scegliersi un difensore di fiducia. In un primo momento ha eccepito sull’incompetenza della Sezione Speciale di Corte d’Assise, sostenendo che era imputato su ci che aveva fatto come comandante regionale dell’Emilia Romagna e quindi sarebbe dovuto comparire davanti a un tribunale militare. L’accezione non è fondata perché è chiamato a rispondere del reato di collaborazionismo ai sensi del Dll 22.4.1945, n.142 e l’art. 2 del DLL 27.4.1946 dichiara che a giudicare tale reato sono competenti le sezioni speciali delle Corti d’Assise. I tribunali militari sono competenti unicamente quando sono necessari giudizi di tipo tecnico di carattere militare influente sulla decisione ma le questioni ascritte al Magaldi sono da escludere a questa eccezione. Per quanto riguarda il merito di fatto l’imputato ammette l’esistenza dei fatti ascritti. Giustifica la sua condotta sostenendo che una volta fuggiti Re e governo, rimasto l’esercito lasciato a sé stesso aveva ritenuto che unica via di salvezza per l’Italia fosse di rimanere fedele all’alleanza germanica e che conseguentemente aderì alla Rsi e una volta scelta tale via si applicò con estremo rigore alle leggi e alla disciplina della Rsi. La Corte quindi riconosce che Magaldi ammette le proprie responsabilità, anche se osserva che non è vero che nella sua condotta si sia sempre uniformato rigorosamente alla legge. Proprio per la gravità dei fatti ascritti e al comportamento dell’imputato secondo la Corte ricorrono gli estremi del concorso in omicidio che escludono l’applicazione dell’amnistia. Quindi è pienamente provato che l’imputato si sia reso colpevole del reato ascrittogli, ed egli stesso, del resto, ha ammesso apertamente di aver collaborato coi tedeschi, e ne ha anche spiegata la ragione. La sua fu collaborazione militare, in quanto la sua principale attività fu diretta a costituire e rafforzare le forze armate della Rsi che avrebbero dovuto secondo lui cooperare con quelle germaniche, e con quale fanatismo cercasse di raggiungere tale fine lo dimostrano gli episodi, in particolare Meschiari e Tranchet. Deve quindi essere applicato l’art. 51 cpmg, articolo che comporta la pena di morte. Ritiene però la Corte di dover concedere all’imputato la diminuente di cui all’art. 26 del cpmg perché egli è stato un soldato valoroso, che nella guerra del 15-18 aveva fedelmente servito la patria, come attestano ferite e decorazioni. Ritiene altresì dovergli concedere le attenuanti generiche perché se anche seguì una via errata e finì per servire una causa iniqua non agì mai con secondo fini e per tornaconto personale. Sostituita alla pena capitale quella di 20 anni di reclusione (art. 26 cpmg); diminuita questa di anni due per l’art. 62 bis cp, e ridotta di un terzo la pena risultante per l’art. 9 Dl 22.6.1946 n.4 si ha in concreto l’applicazione della pena di anni 12 di reclusione. Avendo poi il Magaldi collaborato continuativamente e spontaneamente si dispone anche la confisca dei beni. Gherardo Magaldi è condannato a 12 anni con la confisca dei beni. L’imputato ricorre in cassazione. La Corte di Cassazione, con sentenza 5-6-1948 ha rigettato il ricorso ed ha dichiarato condonato un altro terzo della pena. La Corte di Assise di Bologna con delibera 1.2.1950 ha condonato al Magaldi un anno di reclusione. La Corte di Appello di Bologna con sentenza 7-12-1955 ha riabilitato Gherardo Magaldi.
Sezione 3 - Parti lese
Numero: 39
Elenco: Francesco D'Agostino, Alessandro Bianconcini, fratelli Bartolini, Ezio Cesarini, Missoni, geometra Bodini, console Bonfiglio, Imer Meschiari, ten. col. Tronchet, magg. Franceschini, Masia, Bassanelli, Zanelli, Zoboli, Caselli, Quadri, Giurini, Gatto
Uomini: 16
Partigiani: 19
Militari: 3
Renitenti alla leva: 5