Notice: Undefined index: Operating System in /web/htdocs/www.straginazifasciste.it/home/cas/wp-content/plugins/dba/includes/class/plugin_class.php on line 3541
Procedimento | Corti d'Assise Straordinarie

Corte di Assise - Sezione Speciale - Bologna, sentenza non disp del 1947-04-10

Click here to learn more

Sezione 1 - Organo giudicante
Autorità giudiziaria: Corte di Assise - Sezione Speciale - Bologna
Composizione del collegio

Presidente: Antonio Bagioli
Consigliere: dr. Frassineti
Giudici popolari: Giovanni Polato, Vittorio Dalle Donne, Francesco Kolletzek, Franco Vaccari, Vincenzo Gruppuro
Procura


N. fascicolo: Reg gen 13/47

Sentenza: non disp
Data: 1947-04-10
Sezione 2 - Fatti contestati


  1. Data inizio: 30 / 1 / 1943
    Data inizio: 17 / 9 / 1944
    Luogo: Bologna
    Descrizione: Salvatore Palermo è imputato di collaborazionismo per avere dal 30/12/1943 al 17/09/1944 come Capitano dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, svolto attività con i più accesi collaborazionisti nazifascisti provocando l’arresto di antifascisti, comunisti, partigiani e slavi resistenti a Bologna e per avere favorito le operazioni militari del tedesco invasore fornendo ai Comandi delle SS e SD germaniche utili informazioni e segnalazioni sui movimenti partigiani, su loro azioni, su progetti si sabotaggio da compiersi o già compiuti da costo e facendo proposte per la loro cattura e specificatamente: 1) Per aver aderito e prestato giuramento alla sedicente RSI; 2) Per avere nel gennaio febbraio 1944 arrestato numerosi antifascisti civili e slavi residenti a Bologna tra cui Branco Slevicevick, la sua fidanzata Aurora Varignana, le sorella di costei Lina allo scopo di scoprire gli autori della uccisione del federale di Bologna Eugenio Facchini, 3) Per avere ricevuto dal Ministero degli Interni tramite il Prefetto di Bologna Dino Fantozzi circa lire 200.000 quale premio per le attività svolte per la ricerca degli uccisori del federale Eugenio Facchini, 4) Per avere il 19/02/1944 arrestato lo studente in medicina Davor Vucetich allo scopo di scoprire ove si trovasse un quantitativo di radium sottratto alla clinica medica di Bologna nel gennaio 1944 e si sapere ove si trovavano nascosti i professori Palmieri e Cardini sospettati autori della sottrazione, 5) Per essersi fatto assegnare dall’ufficio Amministrazione Beni Ebraici presso la Prefettura di Bologna mobili di proprietà dell’ebreo Mosè Rossi, mobilio che trattenne anche quando più non ne aveva necessità e di cui si rifiutò si rilasciare al detto ufficio la chiesta ricevuta; 6) Per avere a Bologna in giorni imprecisati del febbraio marzo 1944 esercitato pressioni sui militari dipendenti per indurli a giurare per la sedicente repubblica sociale italiana minacciando rappresaglie a carico di coloro che si fossero rifiutati o che avessero tentato di sabotare la cerimonia del giuramento; 7) Per avere il 13/3/1944 tratto in arresto e denunciato al maresciallo capo dei carabinieri Aldo Sozzi comandante la Stazione dei Carabinieri di Rocca S. Casciano per comunicazioni illecite col nemico (art 56. Cpmg) perché durante un attacco di partigiani non oppose resistenza e permise che costoro di impossessassero di materiale già appartenente alla scuola di Applicazione di Artiglieria; 8) Per avere a Bologna nel marzo 1944 concorso dell’uccisione del v.brig. dei Vigili Urbani Zaniboni Ettore, Edera Francesca De Giovanni, Attillio Diolaiti, Egon Bras, Enrico Foscardi, Ferdinando Grilli, che arrestati dal 27 al 30 marzo 1944 su delazione di certo Remo Naldi appartenente alla PA e accusati di attività antinazionale, propaganda sovversiva, istigazione alla renitenza di giovani di leva, per affissione di manifesti sovversivi incitanti alla renitenza al sabotaggio di linee telefoniche, procacciamento di munizioni e avviamento di elementi a bande partigiane, furono la notte tra il 31 marzo e il 1 aprile in Bologna, con esecuzione sommaria, trucidati a colpi di mitra da elementi della polizia ausiliaria comandati dal Tenente Claudio Ravelli e da elementi della GNR comandati dal cap. Tartarotti per rappresaglia a seguito dell’uccisione avvenuta a Bologna il mattino del 31/03/1944 di due ufficiali della GNR ad opera di persone rimase sconosciute; 9) Per avere il 26 marzo 1944 a Bologna impartire al vice Brigadiere dei carabinieri Pietro d’Arazio comandante la scorta che doveva condurre da Bologna a Parma i detenuti politici, cap. di polizia Paolino Gherardo, ten. Carlo Galli, dott. Dante La Rocca, ed altri denunciati al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, l’ordine di sopprimere tutti i detenuti qualora il treno fosse stato attaccato da formazioni partigiane od anche in caso di semplice attacco aereo; 10) per avere il 7 maggio a Bologna fatto arrestare il comunista Monaldo Calari, col quale aveva allacciato rapporti facendogli credere di voler cooperare col movimento partigiano, mentre in realtà cercava di avere notizia sul detto movimenti e sui capi e gregari che trasmetteva alle autorità fasciste. 11) Per avere in epoche imprecisate del 1944 favorito le operazioni militari del tedeschi inviando tra i partigiani della 62 Garibaldi di stanza ai Casoni di Romagna degli agenti provocatori con compito di spionaggio in danno delle formazioni stesse onde agevolarne la cattura e per avere determinato, fra l’altro, alla fine di agosto 1944 in località Botteghino di Zocca in comune di Pianoro una imboscata da parte di truppe tedesche in cui fu ucciso un partigiano rimasto sconosciuto e catturato e ferito un altro partigiano, Luciano Bracci, col nome di battaglia “Toro”, che fu passato per le armi alcuni giorni dopo a Bologna, 12) Per avere denunciato alle SS il ten. Col. Giovanni Conte, e il magg. Vincenzo Battiati accusandoli di attività antifascista e provocando l’arresto del primo avvenuto in Bologna il 3 agosto 1944. Relativamente all’addebito di illeciti procacciamenti questa accusa non ha trovato in elementi tranquillanti di prova. Così rispetto ai mobili coi quali egli aveva arredato il proprio appartamento, mobili che non furono arbitrariamente requisiti da lui, ma ritirati in seguito a regolare assegnazione e che non risultano almeno in gran parte, sottratti perché rinvenuti poi in un locale in via Altaseta, dove Palermo li aveva depositati prima dell’affrettato allontanamento da Bologna. Nulla emerge sull’illecita vendita di pelli e pellicce, in danno della Ditta Sarti. Rispetto agli specificati addebiti esclusi dal beneficio dell’amnistia, non può sussistere per non essersene raggiunta la prova, il rubricato delitto di collaborazionismo, mentre per la quasi totalità degli atti fatti, che pur ne formano oggetto sarebbe indubbiamente operativo, per mancanza di causa ostativa, il DP 22-6-1946 n.4. CI si riferisce ai giuramenti coatti, alle delazioni, agli arbitrari arresti, agli inumani ordini di soppressione dei detenuti politici in traduzione, e anche all’attività spionistica, alla quale il Palermo si dedicò con costanza e fervore. Ci sono prove della sua attività spionistica, non generali sull’infiltrazione si suoi uomini dentro al 62esima. Sicuramente ci furono uomini infiltrati da Tartarotti, ma non è certo anche da Palermo. In ogni caso questi reati ricadrebbero sotto l’amnistia. Questa situazione fa in modo che non ci sia la sicurezza che durante una di queste operazioni di infiltrazione sia stata responsabilità di Palermo la morte di uno o due partigiani e la morte di un terzo. Intervenendo infatti il Capitano Cucchi della 62esima, conferma che alcune delazioni provennero dal tradimento da parte del partigiano “Barabba” ma non ci sono prove che questi fosse in contatto con Palermo. L’uccisione dei 6 detenuti politici è invece pienamente provato e costituisce reato ai sensi dell’art. 58 cpmg. Non si sostiene che Palermo abbia preso l’iniziativa dell’uccisione dei sei, rimasta indubbiamente a carico di Tebaldi, ma si ripente che ne fu consenziente e scientemente ne cercò le condizioni di attuazione. Date le benemerenze che comunque hanno presentato alcuni appartenenti al movimento partigiano veneto e anche alle ostilità che ebbe nei confronti della GNR nell’ultima parte della sua residenza a Bologna, la Corte decide di concedere le attenuanti generiche. Quindi la pena di 12 anni di reclusione, viene ridotta ad 8 anni come attenuante per la secondaria partecipazione al delitto, e quindi ad anni 5 e mesi 4 per le attenuanti generiche. Quindi a carico dell’imputato sono da aggiungere le spese processuali. La pena in applicazione dell’art. 9 DP 22-6-1946 n.4, resta condonata ella misura di anni 5. Quindi visti gli articoli 58 cpmg, 114 cp, 62 cp Palermo Salvatore è colpevole de delitto di collaborazionismo e condannato a 5 anni e 5 mesi di reclusione, e al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 9-11 del DP 22.6.1946 n.4. Dichiara condonata la pena di cui sopra nella misura di anni 5. Palermo è scarcerato. La II Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione con sentenza 27/10/1948 dichiara inammissibile il ricorso e dichiara estinto il reato per amnistia e annulla senza rinvio la sentenza.

Sezione 3 - Parti lese

Numero: 18
Elenco: Branco Slevicevick, Aurora Varignana, Lina Varignana, Davor Vucetich, Mosè Rossi, Zaniboni Ettore, Edera Francesca De Giovanni, Attillio Diolaiti, Egon Bras, Enrico Foscardi, Ferdinando Grilli, Paolino Gherardo, Carlo Galli Dante La Rocca, Monaldo Calari, Luciano Bracci, Giovanni Conte, Vincenzo Battiati
Uomini: 17
Donne: 1
Sezione 4 - Imputati

Salvatore Palermo